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Sicurezza, datore di lavoro e coordinatore per l’esecuzione non sono sempre responsabili

La sentenza 48963/2017 della Corte di Cassazione ha definito le responsabilità in materia di sicurezza di un datore e di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori (ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 81/2008) 

Nel caso in esame, tali soggetti erano stati condannati in primo grado e assolti in secondo per le lesioni gravissime (fratture e indebolimento permanente del sistema nervoso centrale e dell’organo della deambulazione) riportate da un operaio caduto a terra, da circa tre metri di altezza, durante l’attività lavorativa.  

Gli Ermellini hanno chiarito che:

  – il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia, che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, e  svolge «compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale». Tali compiti consistono «nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (…); nella verifica della idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento (PSC); nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute». Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è invece tenuto ad un controllo puntuale delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative, quali datore di lavoro, dirigente e preposto.

  – il datore, responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, pur rimanendo titolare di una posizione di garanzia anche in caso di subappalto, «qualora sia intervenuto costantemente nella loro esecuzione, curando l’organizzazione del lavoro ed impartendo istruzioni e direttive, esercitando cioè una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori medesimi», non potrà essere incondizionatamente ritenuto responsabile degli infortuni occorsi ai lavoratori. Egli sarà esente da responsabilità in caso di nomina di preposti (mirata a presidiare meglio una struttura aziendale complessa) e di decisione estemporanea assunta durante lo svolgimento dei lavori nel cantiere e, dunque, di carattere meramente occasionale.

Fonte: AODV (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001) – Notizie del 7 marzo 2018