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Reati procedibili a querela: novità in ambito “231”
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 21 marzo 2018, un Decreto Legislativo che modifica il regime di procedibilità per alcuni reati in attuazione della “riforma Orlando” (Legge 103/2017). Il provvedimento amplia l’iniziativa a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati da modesto valore offensivo o marcatamente privato.
Tra le fattispecie di reato interessate ve ne sono due comprese nel catalogo dei delitti presupposto ex D.Lgs. 231/2001: la truffa di cui all’articolo 640 c.p. e la frode informatica di cui all’articolo 640-ter c.p., che assumono rilevanza “231” qualora commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico. In relazione a tali reati (per i quali era già prevista la procedibilità a querela nelle ipotesi-base) si è proceduto a ridurre il novero delle circostanze aggravanti a cui si collega l’effetto della procedibilità d’ufficio.
Per quanto concerne la frode informatica, tale regime scatterà solo al ricorrere delle circostanze di cui all’articolo 61, comma 1, n. 5 e 7, del Codice Penale: ossia l’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, oppure l’avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Nell’ipotesi di truffa, invece, si procederà d’ufficio soltanto al ricorrere dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Fonte: AODV (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001) – Notizie del 5 aprile 2018