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Whistleblowing: prima pronuncia della Cassazione in seguito alla Legge 179/2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9047 della sesta sezione penale (depositata in data 27 febbraio 2018) chiarisce che l’anonimato del whistleblower non ha un valore assoluto dal momento che, come chiarisce la stessa Legge 179/2017 (che ha fornito una disciplina organica sul whistleblowing nel settore pubblico ed in quello privato) “nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del Codice penale”.

La Cassazione ha infatti specificato che l’anonimato di chi effettua la segnalazione è previsto solo in ambito disciplinare, a patto però che la successiva ed eventuale contestazione non si basi esclusivamente sulla segnalazione stessa; in tal caso, infatti, l’identità può essere rivelata quando assolutamente necessaria per la difesa dell’accusato. Difatti, come ha osservato la stessa Cassazione, ne deriva che non esiste spazio per l’anonimato in caso di utilizzo della segnalazione in ambito penale.

La sentenza in oggetto è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento a carico di un dipendente dell’Agenzia del territorio, indagato per una pluralità di episodi di corruzione, truffa aggravata e falso ideologico; tale procedimento è stato avviato in seguito ad una segnalazione interna inviata, attraverso il canale del whistleblowing, all’ufficio del responsabile per la prevenzione della corruzione.

Inoltre la sentenza n. 9047/2018 mette in evidenza come la segnalazione presentata da un dipendente dell’amministrazione tributaria, relativa alla condotta illecita di un collega, può rappresentare uno degli elementi utili per disporre le intercettazioni.

Fonte: Sole 24 Ore del 28/02/2018, Giovanni Negri