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La tenuità del fatto non si estende all’ente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9072 depositata il 28 febbraio 2018, chiarisce la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 nell’ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’imputato. Da tale sentenza si evince che l’ente deve essere giudicato sia in ragione del principio di autonomia sancito dall’articolo 8 del Decreto, sia per la natura della causa di non punibilità.

Infatti «in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso».

Fonte: AODV (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001) – Notizie del 5 Marzo 2018