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La “231” si estenderà alle frodi Iva – implicazioni della direttiva Pif

La direttiva 2017/1371 – recante “Norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione” (anche nota come “direttiva Pif”) – approvata dal Parlamento europeo il 5 luglio 2017, mira a rafforzare la protezione delle finanze Ue attraverso l’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali in materia.

“REATI PIF” E FRODI IN MATERIA IVA

Tra i cosiddetti “reati Pif” che dovranno essere oggetto di criminalizzazione da parte dei legislatori nazionali entro il 6 luglio 2019, si segnalano, in particolare, le frodi in materia Iva. In tale categoria sono ricomprese tre tipologie di condotte illecite perpetrate in “sistemi fraudolenti transfrontalieri”:

CONDOTTE ILLECITE 

– utilizzo o presentazione di dichiarazione o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’Iva, cui consegua la diminuzione di risorse del Bilancio Ue;

– mancata comunicazione di un’informazione relativa all’Iva in violazione di un obbligo specifico, che produca danno al bilancio Ue;

– presentazione di dichiarazioni esatte relative all’Iva per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’Iva.

La direttiva si applicherà “unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’Iva”, ovvero alle condotte illecite di carattere intenzionale che comportino un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro e siano connesse al territorio di due o più Stati membri.

SISTEMI SANZIONATORI DEGLI STATI MEMBRI

La direttiva prevede l’obbligo per gli Stati membri di prevedere l’irrogazione, in capo agli enti collettivi, di “sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive”. La direttiva menziona, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche misure di carattere interdittivo e provvedimenti quali l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e lo scioglimento dell’ente. È, inoltre, prevista l’adozione delle “misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi” dei reati Pif.

DIRETTIVA PIF E D.LGS. 231/2001

Nel nostro ordinamento, l’attuazione della direttiva sembra destinata a impattare in misura significativa sul sistema della responsabilità da reato degli enti, che attualmente non contempla, tra i reati presupposto, i delitti tributari. L’estensione della responsabilità degli enti alle frodi Iva “gravi” consentirebbe di arginare, almeno in parte, i tentativi della giurisprudenza di ricondurre, per via interpretativa, i reati tributari nell’alveo del D.Lgs. 231/2001.

L’introduzione delle frodi Iva “gravi” nel catalogo  ex D.Lgs. 231/2001 potrebbe spingere il legislatore a valutare l’allargamento del sistema 231 all’intera materia penale-tributaria.

Fonte: Sole 24 Ore del 06/04/2018, Riccardo Borsari