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Infortuni sul lavoro – i criteri di imputazione vanno riferiti alla condotta anzichè all’evento lesivo

Con particolare riferimento ai reati presupposto di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi  o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro), dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che i criteri di imputazione del Decreto 231 vanno riferiti alla condotta anziché all’evento lesivo, con la conseguenza che il requisito dell’interesse ricorrerà qualora l’autore del reato abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente; il vantaggio, invece, sussiste quando la persona fisica abbia realizzato una politica di impresa disattenta alla salute e sicurezza sul lavoro e si sia dunque concretizzata una sistematica riduzione dei costi nella prospettiva della massimizzazione del profitto.

Tali principi, affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nel noto caso Thyssenkrupp, sono stati recentemente ribaditi dalla Corte di Cassazione con sentenza 23089/2017, con la quale i giudici hanno confermato la condanna di una Srl per l’infortunio occorso a un lavoratore addetto a una pressa piegatrice, ravvisando l’interesse e il vantaggio per l’ente nel risparmio di tempo e spesa che gli era derivato omettendo di allestire il necessario presidio antinfortunistico, di aggiornare il macchinario alle norme di prevenzione e di formare adeguatamente il dipendente.

Fonte: Sole 24 Ore del 07/03/2018, Ri.Bo.