NEWS
Banca d’Italia: comunicazione agli intermediari sugli obblighi antiriciclaggio
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n.90 (in vigore dal 4 luglio 2017), in ottemperanza alla direttiva UE 2015/849, ha apportato rilevanti modifiche alla normativa previgente in materia di antiriciclaggio con riferimento, in particolare, agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
La Banca d’Italia ha fornito con apposita comunicazione (rilasciata il 9 febbraio 2018) indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007, in seguito alle modifiche ad esso apportate con D.Lgs. 90/2017. Le indicazioni riguardano sia il periodo transitorio (che scade il 31 marzo 2018) previsto dal D.Lgs. 90/2017 sia quello successivo e precisano quali atti di normazione secondaria possono tuttora considerarsi vigenti ed applicabili.
La comunicazione della Banca d’Italia si rivolge a «banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); società di investimento a capitale fisso (SICAF); intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’articolo 111 del TUB; Cassa depositi e prestiti S.p.A.; società fiduciarie iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato terzo; intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro e stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana».
La comunicazione della Banca d’Italia, con riferimento al rapporto tra le vecchie previsioni di legge e le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 90/2017, afferma che, in caso di contrasto, queste ultime prevalgono sulle prime. Pertanto, gli intermediari dovranno attenersi, fino al 31 marzo 2018, alle previsioni contenute nei provvedimenti della Banca d’Italia emanati in base alle vecchie previsioni di legge solo nella misura in cui esse siano compatibili con la nuova disciplina.
Con particolare riferimento all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, la Banca d’Italia stabilisce che i destinatari debbano procedere secondo le norme introdotte dal D.Lgs. 90/2017, dal momento che le nuove disposizioni di legge risultano molto analitiche avendo incorporato aspetti in precedenza rimessi alla normativa di attuazione delle Autorità di Vigilanza. Pertanto le previsioni contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 – recante “Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi del [previgente] art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” – si applicano “nella misura in cui precisano aspetti che le nuove disposizioni di legge disciplinano in linea di continuità con quelle abrogate (ad esempio, rimangono applicabili le norme in materia di: profilatura della clientela; ambito di applicazione; acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo; controllo costante del rapporto; obblighi rafforzati di adeguata verifica, incluse le previsioni in materia di operatività a distanza, con l’eccezione della parte sulle persone politicamente esposte cd. “domestiche”, ormai incompatibile con la nuova disciplina di legge)”. Sono invece totalmente inapplicabili, perché incompatibili con le nuove disposizioni di legge, la «Parte terza: misure semplificate di adeguata verifica» e l’«Allegato 1: individuazione del titolare effettivo sub 2» del Provvedimento del 2013.
Pertanto, fino all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi di competenza della Banca d’Italia, «il rispetto da parte degli intermediari delle indicazioni contenute nella presente comunicazione assicura la conformità con il nuovo quadro legislativo anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio».
Fonte: Comunicazione della Banca d’Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari del 09/02/2018
AODV (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001) – Notizie 13 febbraio 2018