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Decreto 231 – Confisca con amministratore per assicurare continuità aziendale

La sentenza n. 6742/2018 della Corte di Cassazione (Terza sezione penale) afferma che è obbligatoria la nomina dell’amministratore giudiziario in caso di sequestro di azienda per violazioni previste dal D.Lgs. 231/2001.   

La Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso presentato dalle difese di due società a responsabilità limitata che, nell’ambito di un procedimento aperto per reati ambientali, si erano opposte al decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di un pacchetto di beni aziendali del valore di quasi 3 milioni di euro; a tal proposito si precisa che il tribunale aveva a sua volta autorizzato l’utilizzo dei beni aziendali, ma aveva negato la possibilità di impiego della liquidità depositata su un conto corrente. A fronte di questa situazione, l’impugnazione aveva messo in evidenza due elementi: da una parte l’impossibilità di utilizzo solo limitato dei beni aziendali; dall’altra veniva contestata la nomina di un amministratore giudiziario, considerata non obbligatoria.  

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sottolineando come lo stesso D.Lgs. 231/2001 preveda la possibilità del sequestro finalizzato alla confisca in una doppia forma: quella diretta (indirizzata al prezzo o profitto del reato) e quella per equivalente (applicata nel caso in oggetto). 

In tali circostanze la nomina dell’amministratore giudiziario rappresenta un passaggio fondamentale per l’esercizio dell’attività di impresa in quanto permette la gestione agli organi societari con l’esclusivo obiettivo di assicurare la continuità e lo sviluppo aziendale, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria; pertanto, nel caso in cui sia stata omessa la nomina dell’amministratore giudiziario, la parte interessata deve rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché provveda alla nomina.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/02/2018, Giovanni Negri